IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del
Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.
1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero;
Vista le circolari della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio
2020 e prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020;
Dato atto che, come previsto dal menzionato regolamento sanitario
internazionale (2005), e' stata attivata una procedura sanitaria,
gestita dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera -
Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) del
Ministero della salute, per verificare l'eventuale presenza a bordo
degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il loro
eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che e' stata
rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla Cina
(e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV);
Dato atto, altresi', che e' stato distribuito e affisso materiale
informativo negli aeroporti per informare i viaggiatori
internazionali, che, agli aggiornamenti inerenti l'evento, e'
dedicato un apposito spazio del portale del Ministero della salute e
che e' stato potenziato il servizio di informazione al cittadino
fornita dal numero di pubblica utilita' 1500;
Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in
Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in
cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a controlli sanitari, su
disposizioni del Ministero della salute;
Considerato, altresi', che, al fine di assicurare la celerita'
delle procedure e la sicurezza delle stesse, puo' essere necessario
effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili
sia nelle zone dedicate, all'uopo individuate dal competente
USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali;
Vista l'ordinanza ministeriale del 25 gennaio 2020, recante Misure
profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del notevole
incremento dei casi e decessi notificati all'Organizzazione mondiale
della sanita' (di seguito, OMS);
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma
morbosa indicano la trasmissione interumana sostenuta dell'infezione
in Cina;
Richiamato l'art. 43 del menzionato regolamento sanitario
internazionale (2005), che non impedisce agli Stati Parti
l'implementazione di misure sanitarie, in accordo con la propria
legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto
internazionale, in risposta a rischi specifici per la sanita'
pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale che
raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria o un livello
superiore rispetto alle raccomandazioni dell'OMS;
Preso atto che tali misure non devono essere piu' restrittive del
traffico internazionale e piu' invasive o intrusive per le persone di
ragionevoli alternative in grado di raggiungere un adeguato livello
di protezione sanitaria e che, nel determinare se attuare le misure
sanitarie in questione, gli Stati Parti devono basare le proprie
decisioni:
(a) su principi scientifici;
(b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute
o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni
disponibili incluse quelle fornite dall'OMS e da altre organizzazioni
intergovernative e altri enti internazionali; e
(c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell'OMS;
Considerato che uno Stato Parte che attui misure sanitarie
aggiuntive che interferiscano sostanzialmente con il traffico
internazionale deve fornire all'OMS il razionale di sanita' pubblica
e le relative informazioni scientifiche;
Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per
prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione
dell'infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), tra la
popolazione, anche in considerazione delle indicazioni dell'OMS e del
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della
sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e costo per
tutti i soggetti interessati;
Considerato che la Cina comprende diverse aree in cui si e'
verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus
(2019 - nCoV);
Ritenuto necessario e urgente disporre misure idonee ad evitare
l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dalla Cina, per
il periodo di tempo necessario e sufficiente a garantire un adeguato
livello di protezione sanitaria;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria
e' interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese comprendente
aree in cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta del
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).
2. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti, pubblici e privati,
che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto della
presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorita'
competenti.
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Questo avveniva il 01.02.2020
Ora mi domando...perché far morire tante persone?
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